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A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n.81/2008, operata dal D.L. n.69/2013 (cd. decreto “del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (cd. “jobs act”), con l’obiettivo di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” .

In effetti le semplificazioni sono un numero esiguo e spesso di scarso valore pratico mentre, al contrario, la modifica più significativa appare quella contenuta nell’art. 20, c.1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, c. 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, c. 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, invero, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 39/0001552 del 5 febbraio 2013, ha comunicato che tra le misure di spending review (D.L. 6 luglio 2011, n. 98; D.L. 7 maggio 2012, n. 52; D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e relative leggi di conversione) è stato previsto l’azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante “Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale“. Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall’autoliquidazione 2012/2013 (richiesta 902013) la riduzione del premio del 50%, prevista dall’art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata. I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono, pertanto, ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013. Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l’Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.

Con riferimento al controllo sul personal computer dato in uso ai propri dipendenti, il Garante per la privacy ha stabilito che i dati acquisiti dal datore di lavoro non possono da questi essere trattati ove egli non abbia preventivamente provveduto a informare l’assegnatario dell’apparecchiatura circa i limiti di utilizzo della medesima e la propria facoltà di controllo dei dati, per esempio in occasione dei periodici salvataggi dei dati.