La riforma operata dal “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n.81/2008, com’è noto, ha agito su molteplici fronti tra cui, in particolare, quello della partecipazione e del controllo sulle scelte prevenzionali delle aziende da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rafforzamento, attraverso gli artt. 2, 47, 50 e 51, della posizione degli organismi paritetici che nel corso degli ultimi anni, specie in settori particolarmente critici in termini d’infortuni mortali sul lavoro, come ad esempio l’edilizia, ha portato buoni frutti.

E recentemente il D.L. n.146/2021, cd. decreto “fisco-lavoro”, convertito con modifiche dalla legge n.215/2021, ha portato una ventata d’importanti novità in materia, tra cui l’inserimento nell’art.51 del D.Lgs. n.81/2008, del c.1-bis che ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici che ha trovato una rapida attuazione grazie al Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. 11 ottobre 2022, n. 171.

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Con la circolare 24 marzo 2023, n. 11, l’INAIL ha espresso una serie d’interessanti indicazioni in merito all’obbligo per il datore di lavoro, previsto dal D.Lgs. n.81/2008, di fornire ai lavoratori addetti ai VDT i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) , con oneri a proprie spese, chiarendo le differenze con gli occhiali per la vista.

Il provvedimento, che prevede anche una casistica, tiene conto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 dicembre 2022, n.392…..

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha delineato le nuove linee generali dell’attività di vigilanza per il 2023, individuando nel documento di programmazione una serie di assi d’intervento ritenuti prioritari, tra i quali spiccano, in particolare, quello della salute e della sicurezza sul lavoro, la lotta al sommerso e al caporalato e la verifica della regolarità degli appalti.

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Nuovi ulteriori adempimenti in vista per i datori di lavoro, pubblici e privati; infatti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, sono state introdotte nuove regole sulla trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato, per le prestazioni rese sia in Italia che all’estero.

Il provvedimento, che dà attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, prevede infatti un nuovo regime in vigore dal 13 agosto 2022 ma che si applica ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022.

Per altro, il D.Lgs. n.104/2022, prevede l’applicazione anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali “atipiche” (es. contratto di lavoro intermittente; co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c., etc.), compreso il lavoro agricolo.

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Pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico n.81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ediz. agosto 2022, messa a punto dagli Ispettori del lavoro Amato-Di Fiore, ai quali va ancora un particolare ringraziamento per il grande impegno profuso.

Come precisato dagli autori in questa nuova versione le novità sono le seguenti:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

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L’INAIL con proprio comunicato ha reso noto la pubblicazione delle nuove Linee guida sulla gestione del rischio caldo, tema attualissimo vista questa estate particolarmente torrida; come si legge si tratta di un vademecum pronto all’uso, dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate.

Il lavoro è frutto della collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe); lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori

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Per chi si occupa quotidianamente dei problemi legati alla gestione HSE è ormai pacifico che i profondi processi evolutivi che hanno caratterizzato la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi decenni hanno reso più “pesanti” gli obblighi in materia gravanti sul datore di lavoro e più complesso il ruolo del RSPP; tuttavia, tutto ciò nemmeno si traduce in un’asettica responsabilità oggettiva per la quale vale, quindi, l’equazione che all’infortunio o la malattia professionale del lavoratore corrisponde in automatico, appunto, la responsabilità del datore di lavoro.

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La mini riforma del cd. “Testo unico” della sicurezza n.81/2008, operata dal D.L. n.146/2021, convertito con modifiche dalla legge n.215/2021, ha introdotto una ventata d’importanti novità tra cui spiccano, in particolare, quelle in materia di formazione obbligatoria delle diverse figure della prevenzione; com’è noto, infatti, con questi provvedimenti il legislatore è intervenuto sull’art.37 del D.Lgs. n.81/2008, prevedendo, in primo luogo, un riassetto delle norme regolamentari contenute nei diversi Accordi Stato – Regioni relativi ai lavoratori e alle altre figure.

In particolare, è stata inserita al c.2 dell’art.37 del D.Lgs. n.81/2008, la nuova disposizione in base alla quale entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

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Lo scorso 30 giugno le Parti sociali hanno sottoscritto il nuovo il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna quello del 6 aprile 2021.

Come precisato nel Comunicato del Ministero del Lavoro e P.S. 30 aprile 2022, le nuove linee guida, che si applicano agli ambienti di lavoro non sanitari, sono state condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
In particolare, viene evidenziato che gli esiti del monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.
Da qui l’approvazione di un Protocollo che, sia pure con diverse semplificazioni, mantiene in vita diverse misure fondamentali ispirate al principio di precauzione.

Più precisamente, le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Confermato, non senza alcune ambiguità, che rimane centrale il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.
Ma, indubbiamente, le previsioni del nuovo Protocollo che stanno accendendo maggiori discussioni è il capitolo mascherine.

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Pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico n.81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ediz. aprile 2022, messa a punto dagli Ispettori del lavoro Amato-Di Fiore, ai quali va un particolare ringraziamento per il grande impegno profuso.

Come precisato dagli autori in questa nuova versione le novità sono le seguenti:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

A breve il testo dovrebbe essere reso anche disponibile sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

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