Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare 15 marzo 2018, n.4064 , ha dettato le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, rivolte a tutte le istituzioni impegnate sul piano dei controlli.

Il provvedimento si è reso necessario dopo i numerosi incidenti che si sono registrati in diversi centri di gestione dei rifiuti nel corso degli ultimi mesi, che hanno messo a nudo la sussistenza di numerose carenze.

In particolare nel par.2 del provvedimento viene richiamata  la pluralità di procedure autorizzative previste dalla normativa  in materia di autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero: tale pluralità può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui al D.P.R. 151/2011, allegato I (attività soggette a controlli dei Vigili del Fuoco), il ministero raccomanda di dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del citato decreto.

Da rilevare, infine, la centralità del rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.81/2008, in materia di prevenzione incendi, per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure di sicurezza, la nomina degli addetti alle emergenze, la formazione, etc.

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L’ Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 18 aprile 2018 Roma il Convegno Nazionale di studio e approfondimento “Safety & Security. Sinergie per una sicurezza a 360°”, che vedrà tra i relatori il Prof. Mario Gallo, che segue la nuova pubblicazione sul tema in “Quaderni della sicurezza AIFOS” n.1/2018.

L’evento gratuito affronterà diversi aspetti relativi a queste due materie: gli orientamenti giurisprudenziali, gli obblighi dei datori di lavoro, la sicurezza nel settore ferroviario, nei lavoratori all’estero e tra gli operatori del commercio.

Durante il Convegno sarà trattato anche il tema dell’organizzazione degli eventi pubblici per quanto riguarda il rapporto tra gli aspetti di security e safety. Ed è importante per i consulenti in materia di sicurezza conoscere e saper applicare, in materia di pubbliche manifestazioni, la normativa e le recenti circolari, come ad esempio la c.d. Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, che forniscono indicazioni di carattere operativo sulle condizioni imprescindibili di sicurezza e i criteri per la redazione di modelli organizzativi di mitigazione del rischio e tutti i dispositivi a tutela della persona (safety) e dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (security).

Il connubio tra safety e security emerge anche nella necessaria tutela dell’incolumità del lavoratore in relazione alle azioni di malintenzionati che possono coinvolgerlo, come nel caso delle rapine o delle aggressioni nelle attività a contatto con il pubblico.

Il programma del convegno

Sede: Centro Congressi Confcommercio, in piazza G.G. Belli, 2 – Sala Solari

Orari:  14,30 alle 17,30

Interventi:

Apertura dei lavori

Pierpaolo MasciocchiReferente nazionale salute e sicurezza Confcommercio

Interventi

Moderatore Francesco NaviglioSegretario Generale AiFOS

 

  • Mario GalloProfessore  a contratto di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, “Il dovere di protezione del datore di lavoro, tra safety e security, gli orientamenti giurisprudenziali”
  • Matteo CozzaniSecurity manager, “Safety e security, le opportunità di una vision integrata”
  • Lara Calanni PileriReferente gruppo di progetto AiFOS “Gestione eventi in sicurezza”,“Pubbliche manifestazioni tra safety e security, la Circolare Gabrielli”
  • Gianpaolo NataleIngegnere specialista in sicurezza, “La sicurezza nel settore ferroviario”
  • Alessandro MastrantonioDocente di risk management, “La sicurezza dei lavoratori all’estero”
  • Davide Urban, Direttore Confcommercio Ferrara, “La sicurezza degli operatori del commercio, un vademecum dedicato”

Conclusioni

Rocco Vitale, Presidente AiFOS

 

Il link per l’iscrizione al convegno…

L’iscrizione è obbligatoria.

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Ora che la campagna 2016-2017 «Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età» è terminata, è già iniziato il conto alla rovescia per il lancio della prossima campagna dell’EU-OSHA «Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose» previsto per aprile 2018.

La campagna 2018-2019 mira ad aumentare la consapevolezza dei rischi rappresentati dalle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro e a promuovere una cultura della prevenzione dei rischi per eliminare o gestire efficacemente tali rischi (https://healthy-workplaces.eu).

Systemg aderirà alla campagna con una serie d’iniziative finalizzate a sensibilizzare gli operatori sul tema.

Nuove modifiche alle disciplina in materia di disabili; dal 1° gennaio 2018, infatti, è soppresso l’art. 3, c. 2, della legge n. 68/1999, che prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione, ossia a partire dalla sedicesima. Per effetto del D.Lgs. n.151/2015 (c.d. “jobs act“) l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola; si tratta, quindi, di un ampliamento della platea delle aziende interessate che dovranno, pertanto, anche verificare se i luoghi di lavoro sono adeguati alla normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) per quanto riguarda l’occupazione di lavoratori disabili, e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sul piano sanzionatorio, invece, il D.Lgs. n.185/2016, ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano, così, da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La sanzione è diffidabile – 1/4 dell’importo complessivo – a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di lavoro con il lavoratore disabile.

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Il Ministero del Lavoro e P.S. – Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicato 25 maggio 2017 ha reso noto che è disponibile il nuovo testo aggiornato del D.Lgs. n.81/2008, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e normative; si ricorda che le ultime modifiche al D.Lgs. n.81/2008, sono state introdotte con la legge 19/2017, che ha prorogato al 12.10.2017 l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza di almeno un giorno.

Scarica il testo

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Con la legge 20 aprile 2017, n.49, di conversione del D.L. n. 25/2017, il Parlamento ha reso definitiva la stretta su lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti; con l’art.1 è confermata, quindi, l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015, e concesso un periodo transitorio, per i buoni acquistati in precedenza, che potranno essere utilizzati, in prestazioni di lavoro accessorio, entro il 31 dicembre 2017, soggette quindi anche alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro contenuta nel D.Lgs. n.81/2008.

Con l’art. 2, invece, è stato nuovamente modificato il c. 2 dell’art. 29, del D.Lgs. n.276/2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, in materia retributiva, contributiva e premi, per garantire una migliore tutela in favore dei lavoratori occupati.

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Importante intervento dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898, ha fornito alcuni interessanti orientamenti in materia di formazione, per quanto riguarda il regime sanzionatorio e l’efficacia degli Accordi Stato – Regioni. Secondo gli Ermellini, infatti, l’art. 37, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; la violazione di tale dovere da origine a un illecito penale di natura contravvenzionale previsto dall’art. 55, c.5, lett. c), di tale decreto, per altro con il D.Lgs. 151/2015, graduato nelle sanzioni in base al numero dei lavoratori non formati.

Al fine dell’accertamento del corretto assolvimento di tale obbligo assume, pertanto, anche rilievo l’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011 previsto dal c.2 del citato art. 37, che non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto, ed ha il valore di linee guida – al pari degli altri Accordi in materia – da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l’offerta e l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

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Purtroppo la tragicomica vicenda del SISTRI prosegue ancora passando così da un rinvio all’altro e così, l’applicazione del sistema di tracciamento – che doveva avvenire dal 1° gennaio 2017 – è rinviata, per la quarta volta, dal nuovo Decreto Milleproroghe.

Il nuovo rinvio è previsto dall’art. 12, c. 1, lett. a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

In sostanza, viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:

– del subentro del nuovo concessionario

– del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

– della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).

Di conseguenza fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano. Insomma, si tratta dell’ennesimo slittamento che mette ulteriormente in dubbio l’intero edificio sui cui regge il SISTRI.

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Il Ministero del Lavoro e P.S. ha pubblicato, sul Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 con il Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento, che entra in vigore il 12 ottobre 2016, era particolarmente atteso in quanto realizza la c.d. “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che consentirà alla pubblica amministrazione di operare una “schedatura” più efficace di ogni datore di lavoro e, soprattutto, di acquisire informazioni preziose sia da un punto di vista prevenzionale che per quanto riguarda le ispezioni (scarica il testo ufficiale).

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