Formazione: la Cassazione chiarisce su sanzioni e efficacia degli Accordi Stato – Regioni

Importante intervento dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898, ha fornito alcuni interessanti orientamenti in materia di formazione, per quanto riguarda il regime sanzionatorio e l’efficacia degli Accordi Stato – Regioni. Secondo gli Ermellini, infatti, l’art. 37, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; la violazione di tale dovere da origine a un illecito penale di natura contravvenzionale previsto dall’art. 55, c.5, lett. c), di tale decreto, per altro con il D.Lgs. 151/2015, graduato nelle sanzioni in base al numero dei lavoratori non formati.

Al fine dell’accertamento del corretto assolvimento di tale obbligo assume, pertanto, anche rilievo l’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011 previsto dal c.2 del citato art. 37, che non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto, ed ha il valore di linee guida – al pari degli altri Accordi in materia – da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l’offerta e l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

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