Rifiuto della vaccinazione e contagio: la posizione dell’INAIL

Con la nota operativa 1° marzo 2021, l’INAIL ha precisato che il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela assicurativa, ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro; infatti, l’assicurazione obbligatoria ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.

Per altro sotto il profilo assicurativo per giurisprudenza consolidata il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.

Lo stesso Istituto ha sottolineato, inoltre, che ciò non comporta, però, l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella già richiamata circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.

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