Purtroppo la tragicomica vicenda del SISTRI prosegue ancora passando così da un rinvio all’altro e così, l’applicazione del sistema di tracciamento – che doveva avvenire dal 1° gennaio 2017 – è rinviata, per la quarta volta, dal nuovo Decreto Milleproroghe.

Il nuovo rinvio è previsto dall’art. 12, c. 1, lett. a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

In sostanza, viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:

– del subentro del nuovo concessionario

– del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

– della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).

Di conseguenza fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano. Insomma, si tratta dell’ennesimo slittamento che mette ulteriormente in dubbio l’intero edificio sui cui regge il SISTRI.

 © – Riproduzione riservata

news1

Il Ministero del Lavoro e P.S. ha pubblicato, sul Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 con il Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento, che entra in vigore il 12 ottobre 2016, era particolarmente atteso in quanto realizza la c.d. “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che consentirà alla pubblica amministrazione di operare una “schedatura” più efficace di ogni datore di lavoro e, soprattutto, di acquisire informazioni preziose sia da un punto di vista prevenzionale che per quanto riguarda le ispezioni (scarica il testo ufficiale).

 © – Riproduzione riservata

news1

Come di consuetudine agosto è diventato da anni, ormai, il mese delle novità importanti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; infatti sulla G.U. n. 193 del 19 Agosto 2016 è stato pubblicato il tanto atteso Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 7 Luglio 2016, che rappresenta una sorta di mini riforma della disciplina attuativa sulla formazione non solo di RSPP e ASPP ma anche delle altre figure della prevenzione (dirigenti, lavoratori, preposti, coordinatori nei cantieri, etc.) (scarica il testo ufficiale).

Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 3 Settembre 2016, ossia appena 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U. e per giunta durante il periodo di ferie e ciò rischia di mettere in difficoltà imprese e professionisti che alla ripresa dovranno fare subito i conti con questo nuovo importante provvedimento.

Per giunta in G.U. n.184 dell’8 agosto 2016, è stato pubblicato anche il D.M. 12.07.2016, che modifica gli allegati 3A e 3B del D.lgs. n.81/2008, relativamente alla cartella sanitaria e di rischio e alla comunicazione annuale INAIL dei dati sanitari; il provvedimento elimina l’obbligo della firma del lavoratore sul giudizio d’idoneità (scarica il testo ufficiale).

Infine, occorre segnalare ancora che sulla G.U. n.192 del 18 Agosto 2016, è stato pubblicato anche il D.Lgs. 1 Agosto 2016, n. 159, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2013/35/UE, recante disposizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Il D.Lgs. n.159/2016, riscrive il capo IV del titolo VIII del D.Lgs. n.81/2008 (scarica il testo ufficiale).

 © – Riproduzione riservata

 

staff

Dopo diversi mesi di attesa è stato pubblicato nella G.U. 21 giugno 2016, n.143, il D.P.R. 26 maggio 2016, n.109, contenente lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previsto dal D.Lgs. n.149/2015, allo scopo di uniformare e razionalizzare le attività ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento era molto atteso in quanto regolamenta l’attività dell’Ispettorato che, occorre ricordare, avrà competenza anche per le ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro attualmente di competenza del personale delle DTL (art. 13 D.lgs. 81/2008) e che, comunque, si andrà a coordinare con le ASL. Questa nuova disciplina potrebbe, quindi, essere l’avvio per una successiva e più ampia riforma dell’intera materia.

© – Riproduzione riservata

staff

Lo scorso 12 maggio la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. ha pubblicato sei nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro che toccano gli argomenti più disparati (studi associati degli infermieri, riposo giornaliero del personale mobile, valutazione dei rischi chimici, etc.). In particolare nell’interpello n.8/2016 la Commissione ha sottolineato che nel distacco del personale secondo l’art. 3, c.6, del D.Lgs. n.81/2008, il distaccante ha l’obbligo d’informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato; al distaccatario spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria (cfr. art. 41 D.Lgs. n.81/2008).

Nell’interpello n.9/2016 ha precisato che nella valutazione dei rischi da agenti chimici il datore di lavoro può fare riferimento al manuale operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014.

© – Riproduzione riservata

Dal 29 marzo 2016 entrano in vigore le nuove disposizioni del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39, che apporta alcune modifiche in materia di sostanze chimiche al D.Lgs. 81/2008.

Il decreto nel dare attuazione alla direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, allinea il D.Lgs. n. 81/2008 al regolamento Ce n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sono, quindi, introdotte disposizioni in materia di valutazione dei rischi e informazione dei lavoratori per quanto riguarda le sostanze pericolose che dovranno basarsi anche su quanto riportato nelle schede di sicurezza elaborate secondo quanto prevede il Regolamento Ce n.1907/2006 (cd. REACH).

Alcune innovazioni sono state introdotte anche in materia di tutela delle lavoratrici madri e dei minori.

Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. “Milleproroghe“) che ha previsto un nuovo slittamento di un anno del SISTRI.

Il provvedimento prevede, infatti, lo slittamento del termine per l’adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti al 31 dicembre 2016. Viene, quindi, esteso a tutto il 2016 il periodo transitorio del c.d. “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi cartacei della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), nel testo del Codice Ambiente previgente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2010, nonchè le relative sanzioni.

Le sanzioni relative al solo SISTRI diverranno applicabili nel 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute operative il 1° aprile 2015.

staff

A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n.81/2008, operata dal D.L. n.69/2013 (cd. decreto “del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (cd. “jobs act”), con l’obiettivo di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” .

In effetti le semplificazioni sono un numero esiguo e spesso di scarso valore pratico mentre, al contrario, la modifica più significativa appare quella contenuta nell’art. 20, c.1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, c. 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, c. 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, invero, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento