Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. “Milleproroghe“) che ha previsto un nuovo slittamento di un anno del SISTRI.

Il provvedimento prevede, infatti, lo slittamento del termine per l’adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti al 31 dicembre 2016. Viene, quindi, esteso a tutto il 2016 il periodo transitorio del c.d. “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi cartacei della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), nel testo del Codice Ambiente previgente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2010, nonchè le relative sanzioni.

Le sanzioni relative al solo SISTRI diverranno applicabili nel 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute operative il 1° aprile 2015.

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A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n.81/2008, operata dal D.L. n.69/2013 (cd. decreto “del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (cd. “jobs act”), con l’obiettivo di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” .

In effetti le semplificazioni sono un numero esiguo e spesso di scarso valore pratico mentre, al contrario, la modifica più significativa appare quella contenuta nell’art. 20, c.1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, c. 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, c. 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, invero, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento