Le recenti modifiche apportate dal D.L. n.146/2021 e dalla legge n.215/2021 al “Testo unico” della sicurezza sul lavoro stanno sollevando diverse criticità applicative per aziende e professionisti.

Che cosa è cambiato con questi nuovi provvedimenti? Quali sono i nuovi contenuti che manager HSE, Rspp, datori di lavoro e tutti gli attori coinvolti devono conoscere? Formazione, tracciamento dell’addestramento, nuovo ruolo del preposto, inasprimento della sospensione dell’attività, ispezioni e sanzioni sono i temi centrali di quella che è stata ribattezzata “mini riforma” del D.Lgs. n. 81/2008, che pone però anche diverse criticità gestionali sia nelle normali attività di routine che nelle emergenze.
Il webinar gratuito organizzato dalla rivista Ambiente & Sicurezza, in programma il 24 febbraio 2022 con inizio alle ore 10,00, tenuto da

Mario Gallo, esperto di sicurezza, di diritto del lavoro e autore di Ambiente&Sicurezza affronterà tali argomenti, anche alla luce delle prime indicazioni degli organi di vigilanza.

Ma non solo: oltre alle novità normative sarà approfondito anche il tema delle soluzioni tecnologiche utili a manager HSE e Rspp per affrontare i rischi aziendali e gli eventi critici come le emergenze.

 

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Relatori
Mario Gallo: docente a contratto di «Diritto del lavoro» all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Filippo Bruti Liberati: Account Director di Everbridge
Michela Carloni Gammon: Account Director di Everbridge

Modera l’incontro Massimo Cassani, direttore editoriale di Ambiente&Sicurezza

Il webinar sarà erogato attraverso la piattaforma Zoom

 

Il Decreto legge n. 146/2021 ha introdotto diverse novità in materia di sicurezza, soprattutto con riferimento al tema della vigilanza e delle sanzioni. In sede di conversione, però, sono numerose le ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/08 dalla Legge n. 215/2021, soprattutto le indicazioni sulla formazione alla sicurezza: entro giugno 2022 dovrà essere approvato un Accordo che dovrà rivisitare quelli oggi in vigore e prevedere inoltre le modalità di formazione per il datore di lavoro e per valutare l’efficacia della formazione.

Specifiche previsioni riguardano la figura del preposto e l’obbligo di registrare le sessioni di addestramento.

Per tale motivo AIFOS ha organizzato il 24 gennaio 2022, ore 15,00 – 17,00 un importante webinar durante il quale i relatori presenteranno e faranno i primi commenti al nuovo articolato del D. Lgs. n. 81/08.

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L’emanazione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha avuto un effetto quasi dirompente in quanto ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n.81/2008, per quanto riguarda principalmente il sistema ispettivo e la sospensione dell’attività.

In queste settimane si è acceso, quindi, un intenso dibattito sulla portata e l’effettiva efficacia di questo giro di vite e da più parti è stata chiesta un’integrazione di tale provvedimento con norme finalizzate ad una più intensa azione di prevenzione nelle aziende.

E proprio su questa scia che mercoledì 15 dicembre 2021 è stato approvato con il voto di fiducia il maxiemendamento al citato D.L. n.146/2021 (cd. decreto “fisco e lavoro”), convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n.301), che rispetto al testo originario del D.L. n.146/2021, apporta ulteriori importanti modifiche al D.Lgs. n.81/2008, soprattutto in materia di formazione, introducendo l’obbligo anche per gli stessi datori di lavoro, con una rimodulazione della disciplina sulla formazione dei preposti e sull’addestramento.

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La disciplina in materia di sicurezza antincendio è negli ultimi mesi in forte fibrillazione; infatti, dopo l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno del decreto 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione delle dotazioni antincendio (impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza), e di quello del 2 settembre 2021, che riforma essenzialmente la disciplina sulla formazione degli addetti alle squadre aziendali, ecco che arriva ora il decreto 3 settembre 2021, recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. n.81/2008 (in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2021, n.259).

Questi tre provvedimenti sono accomunati da una sola matrice: il citato art.46, che prevede una riforma complessiva della disciplina regolamentare in materia, lasciando provvisoriamente in vita quella del decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998, e in virtù di ciò richiedono una lettura sostanzialmente unitaria.

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Con la pubblicazione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili” (in G.U. 21 ottobre 2021, n.252) sono entrate in vigore, dal 22 ottobre 2021, le nuove modifiche annunciate dal Governo al D.Lgs. n. 81/2008 (cd. “Testo unico” della sicurezza sul lavoro) che ampliano i poteri e le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si estendono ora a tutti i settori, e al tempo stesso introducono importanti novità in materia di sospensione dell’attività sia in caso d’impiego di lavoro irregolare (la soglia scende al 10%) sia per quanto riguarda le gravi violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro che fanno scattare lo stop.

In particolare, secondo il riformato allegato I al D.Lgs. n.81/2008, tra i casi che fanno scattare la sospensione dell’attività la mancata formazione e addestramento  (n.3) e la omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (n.12) che mettono al centro ancora di più il ruolo del preposto (art.19 D.Lgs. n.81/2008).

Ecco il quadro di tutte le novità……….

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La lunga catena d’infortuni che si è intensificata durante questi ultimi mesi ha indotto il Governo ad intervenire sulla normativa del D.Lgs. n.81/2008, operando un nuovo giro di vite.

Infatti, il decreto su fisco e lavoro, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, da un lato inasprisce le sanzioni mentre, dall’altro, opera un profondo cambiamento della disciplina sulla sospensione dell’attività di cui all’art.14 del D.Lgs. n.81/2008; e non solo, in quanto conferisce anche più poteri e più risorse all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), favorendo…….

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Conto alla rovescia per l’arrivo delle attese Linee guida del Governo sull’applicazione del tanto discusso green pass nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, che dovrebbe avere la forma di un DPCM, fornisce chiarimenti e indirizzi operativi per l’applicazione, dal prossimo 15 ottobre, del D.L. n.127/2021 negli ambienti di lavoro pubblici e privati, anche se restano ancora alcuni importanti nodi da sciogliere; soprattutto per quanto riguarda modalità di accertamento delle violazioni, appalti, edilizia, professionisti e scadenza del green pass durante la giornata lavorativa……………….

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Dopo oltre un decennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2008, la riforma della disciplina antinfortunistica si è completata con un pezzo che ancora mancante; infatti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2021, n.237, del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021, sono stati individuati i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del già citato D.Lgs. n.81/2008.

Tale norma, infatti, rinviava a un apposito decreto attuativo che, tra l’altro, doveva anche rimodulare il regime della formazione per gli addetti all’antincendio basata ancora sullo “storico” Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998; il percorso non è stato facile ma, indubbiamente, il nuovo Decreto 2 settembre 2021 rappresenta un passaggio importante sulla strada della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, risolvendo anche alcune ataviche controversie legate, ad esempio, alla periodicità dell’aggiornamento della formazione antincendio, fissata ora su base quinquennale, su cui tanto si è scritto e, in qualche caso, anche a sproposito.

Si tratta, nel complesso, di un provvedimento abbastanza snello, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, composto da appena otto articoli e cinque allegati, che oltre ad operare un riassetto della materia introduce anche nuovi criteri per l’abilitazione dei formatori, capitolo questo molto importante che, almeno dalle prime bozze che erano circolate, aveva sollevato diverse perplessità.

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Firmato il 6 aprile 2021 il nuovo Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di vaccinazione dei lavoratori e aggiornato il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 riguardante le misure di contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda il Protocollo sulle vaccinazioni, in sintesi, viene stabilito che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta; la vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In alternativa i datori di lavoro potranno ricorrere a strutture sanitarie private attraverso apposite convenzioni; inoltre, i datori di lavoro che, ai sensi dell’art.18, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.

Per quanto riguarda, invece, il Protocollo condiviso dalle parti sociali nell’aggiornamento del 6 aprile 2021 è stato confermato, in sintesi, lo smart working come misura prioritaria ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause); inoltre, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Nel nuovo Protocollo, inoltre, viene stabilito che fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli è previsto che gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

Il Protocollo detta, poi, anche una serie d’indicazioni per quanto riguarda, ad esempio, le riunioni, le trasferte e la formazione.

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Sono numerose le attività lavorative che si svolgono all’aperto (es. edilizia, agricoltura, turismo, etc.) e che determinano l’obbligo per il datore di lavoro anche di valutare i rischi legati alle condizioni metereologiche avverse come, ad esempio, le alte temperature nei mesi estivi o quelle basse nei mesi invernali.

Con la recentissima sentenza n.9824/2021 la Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti orientamenti i merito, precisando per altro anche la nozione di “lavori in quota”.

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