COVID-19: le nuove indicazioni sulla distanza minima di sicurezza, DPI e altre misure

Pubblicato il nuovo documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 (Rapporto ISS COVID-19 n.4/2021) messo a punto dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Aifa e Inail, che risponde a diversi importanti quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2 sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

L’importante documento fornisce numerose indicazioni, tra cui alcune di particolare interesse per i luoghi di lavoro; infatti, tra queste, viene indicato che:

  • Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
  • Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo);
  • Chi è stato vaccinato può contrarre il virus, anche se il rischio è più contenuto;
  • Anche la persona che è stata vaccinata, dopo un’ esposizione ad alto rischio con un caso Covid-19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta vaccinazione (es. quarantena), a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione; in termini generali, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.

 

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