Vaccinazioni dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro: al debutto i nuovi protocolli condivisi

Firmato il 6 aprile 2021 il nuovo Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di vaccinazione dei lavoratori e aggiornato il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 riguardante le misure di contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda il Protocollo sulle vaccinazioni, in sintesi, viene stabilito che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta; la vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In alternativa i datori di lavoro potranno ricorrere a strutture sanitarie private attraverso apposite convenzioni; inoltre, i datori di lavoro che, ai sensi dell’art.18, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.

Per quanto riguarda, invece, il Protocollo condiviso dalle parti sociali nell’aggiornamento del 6 aprile 2021 è stato confermato, in sintesi, lo smart working come misura prioritaria ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause); inoltre, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Nel nuovo Protocollo, inoltre, viene stabilito che fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli è previsto che gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

Il Protocollo detta, poi, anche una serie d’indicazioni per quanto riguarda, ad esempio, le riunioni, le trasferte e la formazione.

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