Il Tribunale di Belluno ha stabilito che qualora il lavoratore – nel caso affrontato di una RSA – rifiuti di vaccinarsi, il datore di lavoro può legittimamente collocarlo in ferie forzate, ciò sia in ossequio dell’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. sia perché, nel caso di specie, prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie l’esigenza del datore di lavoro di osservare quanto disposto dal citato art.2087 c.c.

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Pubblicato il nuovo documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 (Rapporto ISS COVID-19 n.4/2021) messo a punto dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Aifa e Inail, che risponde a diversi importanti quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2 sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

L’importante documento fornisce numerose indicazioni, tra cui alcune di particolare interesse per i luoghi di lavoro; infatti, tra queste, viene indicato che:

  • Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
  • Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo);
  • Chi è stato vaccinato può contrarre il virus, anche se il rischio è più contenuto;
  • Anche la persona che è stata vaccinata, dopo un’ esposizione ad alto rischio con un caso Covid-19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta vaccinazione (es. quarantena), a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione; in termini generali, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.

 

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Nel complesso disegno del D.Lgs. n.81/2008, la figura del preposto occupa un ruolo strategico che, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza. Con la recentissima sentenza della Cassazione n.5796/2021, è stata ulteriormente messa in luce la responsabilità penale, individuando nel preposto un fondamentale “gestore del rischio” tenuto a svolgere una vigilanza attiva nell’ambito della sfera assegnata.

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Pubblicato dall’INAIL il nuovo opuscolo finalizzato a fornire agli operatori agricoli del settore agro-zootecnico gli strumenti utili alla gestione della sicurezza e della tutela della salute, nel rispetto della normativa vigente, quali misure di prevenzione e protezione adeguate ed efficaci per mitigare l’esposizione e la diffusione del virus SARS-CoV-2  nei luoghi di lavoro.

Nel documento sono presenti anche alcune interessanti indicazioni sui DPI e, in particolare, viene precisato che le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato (mascherine di comunità) non sono nè dispositivi medici (DM), nè DPI e, per altro, non sono sottoposte a iter certificativi; pertanto, non devono essere utilizzate in ambito lavorativo.

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Con la pubblicazione del nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente  22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2021, n.33) è stato introdotto un nuovo regime in base al quale ai fini dell’art.1 del Regolamento e ai  sensi  dell’art.184-ter  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle  disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti  di  carta  e  cartone  cessano  di essere qualificati come rifiuti  e  sono  qualificati  come  carta  e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di  cui all’allegato 1 al Regolamento.

Il provvedimento, in vigore dal 24 febbraio 2021, detta anche ulteriori disposizioni per i produttori.

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In questo scenario pandemico in continua evoluzione il Governo ha imboccato decisamente, specie con gli ultimi provvedimenti, la strada dell’adozione di misure restrittive su base selettiva che tengono conto, oltre dei rischi di contagio, anche del livello di tracciabilità dei contatti.

Sotto tale profilo appare emblematica, infatti, la recente disciplina emergenziale introdotta da ultimo dal nuovo D.P.C.M. 2 marzo 2021, in materia di formazione aziendale e di tirocini, che interessa anche i corsi i materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che rispetto a…………….

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L’Inail informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale riguardante i lavoratori fragili (per determinate patologie, immunodepressi, etc).

L’art. 19 del d.l. n. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla legge n. 21/2021, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

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Con la nota operativa 1° marzo 2021, l’INAIL ha precisato che il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela assicurativa, ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro; infatti, l’assicurazione obbligatoria ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.

Per altro sotto il profilo assicurativo per giurisprudenza consolidata il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.

Lo stesso Istituto ha sottolineato, inoltre, che ciò non comporta, però, l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella già richiamata circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.

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A seguito delle diverse modifiche apportate al D.Lgs. n.81/2008 – es. D.L. n.125/2020 in materia di agenti biologici – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo aggiornato del cd. “Testo unico” della salute e sicurezza sul lavoro e di una serie di provvedimenti collegati.

In particolare, con l’ultima revisione:

  • Inseriti gli interpelli del Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020;
  • Inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1;
  • Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
  • Modificato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
  • Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, in materia di agenti cancerogeni (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
  • Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
  • Inserito il Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
  • Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19 (Cfr. art. 83 D.L. n.34/2020);
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 – Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di agenti biologici (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020);
  • Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Da osservare che, tuttavia, l’aggiornamento non comprende al momento il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (cd. “ristori bis”), che apporta una serie di modifiche agli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n.81/2008, relativi alle misure di sicurezza per il rischio da agenti biologici, che si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione della importante Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020, in materia di tutela dei lavoratori dalla  SARS-COV-2.

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Il Sole Risponde

Giovedì 23 aprile dalle 12 alle 13.30 all’interno della rubrica Linkedin Il Sole Risponde
parleremo delle imprese oltre il lockdown.

In particolare, la redazione dei Protocolli di Sicurezza Anti-contagio (PSA), il loro controverso rapporto con il DVR del D.Lgs. n.81/2008, la formazione obbligatoria a distanza, la gestione del lavoratore contagiato da COVID-19. Un approfondimento sarà riservato anche agli ultimi orientamenti ispettivi.

La diretta verrà trasmessa sulla home page del sito www.ilsole24ore.com e sulla pagina Linkedin de Il Sole 24 Ore (https://www.linkedin.com/company/il-sole-24-ore/)

È inoltre possibile porre un quesito a Mario Gallo scrivendo all’Indirizzo ilsolerisponde@ilsole24ore.com inserendo come oggetto “Quesito da Community24“. Il quesito potrà essere selezionato ed aver risposta durante la diretta.

 

Per maggiori info: https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-21/diretta-oltre-lockdown-protocollo-sicurezza-anti-contagio-e-adempimenti-la-ripresa-attivita-mario-gallo-103455.php#